Assolta perchè il fatto non sussiste: il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni alla base della richiesta e dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, è contrario ai dettami della sentenza della Grande sezione della Corte di Giustizia europea, la numero 112 del 29/7/2024. Si stabilisce che colui il quale soggiorna legalmente e ininterrottamente per un lungo periodo, indicato in 5 anni, ha il diritto alla parità di trattamento dei cittadini, in particolare per prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale. La donna, una 48enne di origine marocchina, difesa dall’avvocato Massimo Garofalo, era entrata in Italia nel 2011.
Nel 2019 aveva presentato la domanda per il reddito di cittadinanza, domanda che era stata accolta e che aveva come requisito “la dichiarazione di essere residente in Italia da almeno 10 anni di cio gli ultimi due in modo continuativo” anche se la donna non aveva firmato nello specifico una dichiarazione specifica. Rischiava una condanna da 2 a 6 anni per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il pm ne aveva chiesto la condanna a 1 anno e 6 mesi applicando le circostanze generiche. La norma superiore della Corte di giustizia europea quindi, ha portato il giudice a disapplicare la norma italiana confliggente. La nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale denominata”assegno di inclusione” prevede già quanto previsto dalla norma Ue.
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